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Normativa sul verde urbano di proprietà privata.

Il verde urbano di proprietà privata è soggetto a norme e regolamenti, queste norme di fatto limitano la libertà dei proprietari in funzione del beneficio pubblico delle piante private poste in aree urbane. La consistenza delle piante private in ambito urbano è notevole, e partecipa, assieme alle piante su suolo pubblico, alla definizione del patrimonio arboreo delle città. La libertà privata è limitata anche per questioni relative alla sicurezza. Le potature mal fatte possono provocare, nel lungo periodo, l'insorgenza di malattie dei tessuti legnosi, con ripercussioni sull'aumento del rischio di caduta di parti di pianta o di piante intere. Un argomento direttamente connesso è la responsabilità, argomento di competenza di avvocati, ad esempio in caso di diniego all'autorizzazione per l'abbattimento di piante su suolo privato. Le amministrazioni che adottano i regolamenti di tutela delle piante desiderano tutelare il verde urbano, le piante ed il Paesaggio nel territorio di competenza.

I Regolamenti sono precettivi, contengono sanzioni, i contenuti sono liberi (purché non in contrasto con la normativa), la loro funzione è quella di soddisfare un interesse pubblico, limitano la libertà privata in funzione di un interesse pubblico prevalente ed evidente. I riferimenti per considerare interesse pubblico il verde privato, il paesaggio e le piante sono contenuti nella seguente normativa:

Legge 10/2013 (art 1 attuazione del protocollo di Kyoto, art 6 sviluppo spazi verdi, art 7 alberi monumentali)

Normativa sulle piante monumentali

Piani di Governo del Territorio dei Comuni

DL 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per le aree con vincolo paesistico (modalità di compensazione ed autorizzazioni).

Le piante servono per l’attuazione del protocollo di Kyoto, in certi casi sono tutelate in quanto monumenti, costituiscono il paesaggio tutelato dal DL 42/2004. Per ciò che concerne il verde privato la legge 10/2013 prevede:

... i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, ...e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde... al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

La legge prevede anche obblighi per le Amministrazioni comunali: bilancio arboreo comunale entro la fine del mandato (piante messe a dimora su suolo pubblico), censimento e consistenza arborea del territorio di competenza di proprietà pubblica, obbligo di dotarsi di quantità minime di spazi a verde pubblico e di approvare le necessarie varianti urbanistiche entro il 31 dicembre di ogni anno, realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica nelle aree a maggior densità edilizia, predisporre corsi per il personale addetto non dipendente ed iniziative per sensibilizzare la popolazione sulla cultura del verde.

Anche il DL 42/2004 interviene nella definizione di beni ambientali tutelati di interesse pubblico, definendone alcuni per legge, sia di proprietà pubblica che privata. L’argomento è comunque complesso e necessiterebbe di molti approfondimenti, in ogni caso le pubbliche amministrazioni che adottano i regolamenti del verde riconoscono alle aree a verde private, alle piante ed al paesaggio un prevalente interesse pubblico, i regolamenti tutelano questo interesse. Per questo motivo sono richieste autorizzazioni in caso di modifica dei beni privati oggetto di interesse pubblico, ad esempio per l'abbattimento delle piante o per interventi di manutenzione straordinaria.

L’amministrazione comunale non si sostituisce al privato cittadino nella gestione dei suoi beni (le piante), bensì ne limita la libertà per tutelare l’interesse pubblico dei beni privati (le piante).

Il possessore di piante può commissionare indagini approfondite per conoscere lo stato delle sue piante, scegliere il tecnico che più gli aggrada, quello con la migliore offerta economica, decidere quali lavori eseguire fra quelli permessi ed il destino delle sue piante. Normalmente sono motivi favorevoli all’abbattimento di piante quelli legati alla pericolosità, presenza di malattie, danni a manufatti o persone, elevato rischio di cedimento.

In generale le questioni sulle piante sono mal poste, si ritiene infatti che la caduta degli alberi sia naturale, cioè che le piante naturalmente cadano, o che la caduta sia dovuta a pura casualità e che il cedimento abbia un nesso causale con gli eventi climatici. In realtà le cause di cadute e cedimenti di alberi si conoscono, la responsabilità esclude il caso fortuito (evento indipendente dalla volontà, non prevedibile ed eccezionale, inevitabile poiché non evitabile con le normali cautele). Nella maggioranza dei casi il caso fortuito non c'entra con la caduta, questa avviene per cause note e prevedibili (n° 90/2012 Rivista orticola, "La caduta di piante in ambito urbano").

Sulla responsabilità se ne è occupata anche la Cassazione (Cass. Civ. Sez III, 20.11.2009, n° 24530. Cass. Civ. 24.01.1975, n° 280. Cass. Civ. Sez III, 9.2.2004, n° 2430, ECC).

Anche in Comune di Varese è in vigore un Regolamento per la tutela delle piante arboree, ed anche questo regolamento contiene sanzioni. Le sanzioni sono previste in caso di inosservanza delle norme contenute, ad esempio abbattimento di piante in assenza di autorizzazione. Orbene sono sanzionati anche gli interventi di potatura mal eseguiti e difformi rispetto alle modalità concesse dal regolamento. Come già accennato la finalità delle sanzioni e del regolamento è quella relativa ai benefici pubblici delle piante private, ed alla sicurezza poiché le potature mal eseguite possono, nel lungo periodo, influire sulla stabilità.

Le multe prevedono sanzioni amministrative (inosservanza del regolamento) ed oneri di compensazione ambientale (danni ambientali). Gli importi incamerati dall'Amministrazione comunale sono destinati a "..spese per interventi di manutenzione e ripristino di parchi, giardini ed aree verdi comunali."

Gli oneri di compensazione ambientale vengono calcolati secondo la stima del valore delle piante oggetto di sanzione. Le sanzioni ambientali per interventi di potatura difformi al regolamento sono elevatissime (anche decine di migliaia di €) e forse non chiare. Vale a dire vengono sanzionati interventi di capitozzatura, ma questi sono comunque tollerati in base alle definizioni contenute nel regolamento, rendendo non chiaro l'oggetto della sanzione. Le definizioni di potatura e di capitozzatura contenute nel Regolamento del Comune di Varese sono ormai molto datate, poiché ammettono tagli di potatura con diametro fino a 10 cm, e fino a 20 cm in caso di rilascio di un ramo proporzionato in vicinanza del taglio. Gli interventi concessi (taglio di rami con diametro fino a 10 o 20 cm) senza autorizzazione sono comunque da considerarsi dannosi per la salute delle piante, sono capitozzature perché i tagli possono interessare gli apici, influiscono negativamente sulla salute e sulla stabilità delle piante. Dal punto di vista tecnico la norma è da rivedere, non esistono interventi di capitozzatura definibili secondo il diametro del taglio (o è capitozzatura o non lo è), ed in ogni caso un taglio di 10 o 20 cm è un taglio di grosse dimensioni, tale da pregiudicare nel lungo periodo la stabilità e la salute delle piante. La sanzione ambientale dovuta all'esecuzione di potature con modalità difformi è calcolata considerando il valore delle piante intere, non secondo una percentuale sul valore totale. In questo modo il danno ambientale di potatura con modalità difformi e distruzione del bene equivalgono. In un caso di sanzione seguito (sanzione amministrativa + oneri di compensazione ambientale) è stata comminata una sanzione per capitozzatura, ma per le restanti piante è stato consigliato un intervento analogo (capitozzatura), solo con diametro dei tagli inferiore. A fronte di sanzioni elevatissime sarebbe opportuna una migliore informazione circa l'oggetto della tutela (piante private), responsabilità, modalità vietate di potatura, entità delle sanzioni, interventi che possono essere eseguiti senza autorizzazione (manutenzione ordinaria) ed interventi vietati. Inoltre per le aziende che si occupano di verde urbano sul territorio i cui interventi sono stati oggetto di sanzioni la partecipazione a corsi di aggiornamento, peraltro previsti dalla legge 10/2013 (art 6 lettera g "Le Regioni, Le Province ed i Comuni... adottano misure per la formazione del personale... creano percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde...").

Dr. Luciano Riva



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