Paesaggio, piante e vincoli
Il nostro territorio spesso ha dei vincoli normativi che non ci permettono azioni, come abbattimento di piante, ma anche progetti di ristrutturazione del verde, senza i dovuti permessi, senza i quali si rischiano multe e denunce penali (SI PENALI!). In questo articolo si è cercato di riassumere la normativa e le azioni corrispondenti e/o opportune in area a vincolo paesaggistico. Certo che la normativa sia elemento ostico e noioso, si è cercato di dare delle indicazioni di riferimento e sottolineare quelli che più facilmente si possono incontrare, si suggerisce in ogni caso di conoscerli, nelle sue basi, al fine di non incorrere in situazioni spiacevoli.
Le piante rientrano negli “oggetti” di tutela del patrimonio paesaggistico o perché si trovano in un’area vincolata, perché sono monumentali o perché rappresentano un “unicum vegetazionale”, ad esempio un filare storico. Generalmente sono i parchi pubblici o privati, le aree verdi a corredo o meno di una abitazione ad essere vincolati e di conseguenza le piante in esso a dimora. Come di seguito descritto il vicolo dell’area può essere dato da certe distanze da un lago o da un fiume, oppure perché un decreto le ha vincolate indipendentemente da dove si trovano, perché bene paesaggisticamente significativo.
Aree vincolate: la tutela del paesaggio trova applicazione nel panorama normativo partendo dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004 s.m.i., che individua i beni paesaggistici e li distingue rispetto al vicolo di riferimento. Da prendere in considerazione, per iniziare a comprendere quali aree sono a vincolo, bisogna fare riferimento ai principali articoli della normativa citata. (In corsivo le situazioni più facilmente riscontrabili).
L’art. 136 comma 1 della Parte III del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, individua i seguenti beni paesaggistici:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutela dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punto di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
L’art. 142 comma 1 della Parte III del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., Aree tutelate per legge, individua i seguenti beni paesaggistici:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni eleva sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori eleva sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definito dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, prevede all’articolo 12, comma 1 prevede la presenza di vicolo su beni immobili, di proprietà dello Stato, di Regioni, Province, Comuni, altri Enti pubblici e delle Persone giuridiche private senza scopi di lucro dopo almeno settanta anni.
Il termine di settanta anni è stato introdotto dall’articolo 4, comma 16, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, in sostituzione del precedente termine di cinquanta anni unico per beni mobili e immobili. Come possiamo capire se un area in cui si deve intervenire per un abbattimento o il rifacimento di un giardino e sotto vincolo e pertanto necessità di autorizzazioni per l’operazione.
La prima domanda è al proprietario per sapere se sa se vi sono vincoli particolari. Seconda possibilità La carta dei vicoli del Comune PGT o PRG che generalmente indica aree, fasce e proprietà pubbliche o private vincolate. Il sito della soprintendenza, il PPR.
Fatta questa ricerca si può, per esempio, dovendo rimuovere una pianta in area a vicolo avere due possibilità. La prima si basa su una valutazione da parte di tecnico abilitato, generalmente un Agronomo, che certifichi e dimostri che la pianta per malattie degenerative è instabile e passibile di schianto nell’immediato. In riferimento D.lgs 267/00 art 54 comma 2 e 3 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Il sindaco può emettere ordinanza per la sicurezza dei cittadini per la rimozione della pianta. In alcuni casi gli uffici non danno l’ordinanza se la pianta non insiste su terreno pubblico. Questo a mio avviso discrimina la sicurezza delle persone!! In alternativa in aree dove non insiste il vicolo per legge ma solo quello generico ovvero l’art 142 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., in funzione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31. Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. L’allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica recita così: comma A.14. “Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista”.
Gli uffici competenti sono quelli dei Comuni che hanno un regolamento del verde che richiede che per ogni pianta rimossa in area a vincolo o meno, venga fatta dovuta richiesta al Comune. Non operando in un Comune con normativa apposita (regolamento del verde o articoli del regolamento edilizio) in “teoria” si rimuove e si ripianta.
Per esperienza diretta sconsiglio di operare in area a vicolo senza avere fatto comunicazione al Comune, anche privo di detta regolamenti, citando cosa si vuole fare e la normativa che lo consente proponendo già la pianta che andrà in sostituzione. In alternativa volendo rimuovere una pianta e non volendola sostituire si deve redigere quella che viene comunemente definita “Paesaggistica semplificata” facendo riferimento alla norma D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e DPR 13 febbraio 2017, n. 31, passando attraverso la Commissione Locale del Paesaggio Comunale e la Soprintendenza di riferimento.
Dr. Fabrizio Buttè